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Statuto

Tratto dallo statuto originale:

TITOLO I – Disposizioni Generali

Art. 1 (Denominazione, sede e durata)

La Società Italiana di  Urodinamica, CONTINENZA, NEUROUROLOGIA, PAVIMENTO PELVICO (S.I.UD.)-  Ente non commerciale senza fini di lucro e apolitico – ai sensi dell’art. 14 e seguenti del c. c. ha sede c/o Studio Anna Maria Quaglio Dott. Comm. ▪ Via Madre Teresa di Calcutta 10 ▪ San Lazzaro di Savena (BO). La sede in Italia potrà essere spostata con delibera del Consiglio Direttivo.

L’Associazione è stata costituita in data 10 febbraio 1977 a Bologna, ed ha ricevuto il riconoscimento in Prefettura con iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche in data 10 agosto 2010 al n.699 pag.88, vol.5.

L’Associazione ha facoltà di istituire, sia in Italia sia all’estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici nonché delegazioni, onde svolgere attività accessorie e strumentali alle proprie finalità.

La durata dell’Associazione è prevista a tempo illimitato.

Art. 2 (Scopi dell’associazione)

L’Associazione “Società Italiana di Urodinamica, CONTINENZA, NEUROUROLOGIA, PAVIMENTO PELVICO (S.I.UD.)” – Ente non commerciale senza fini di lucro – è Associazione libera, apolitica e aconfessionale, costituita con la specifica finalità di promuovere e diffondere, in Italia e all’Estero, lo sviluppo, la diffusione e di stimolare il progresso degli studi nell’ambito dell’ urodinamica, della continenza urinaria, della neuro-urologia e delle disfunzioni del pavimento pelvico, da realizzare tramite la promozione di scambi, di informazioni e di collaborazione scientifica e mediante il coordinamento di gruppi di studio analoghi in Italia e all’Estero.

Scopo dell’Associazione, che opera con organizzazione multidisciplinare, è anche quello di fornire collegamenti per la conoscenza e l’interscambio di informazioni e di esperienze tra coloro che si occupano di urodinamica, di continenza urinaria, di neuro-urologia e di disfunzioni del pavimento pelvico. Essa può stabilire contatti, a livello nazionale ed internazionale, con Istituti ed Organizzazioni operanti in ordine a scopi analoghi.

A tal fine si propone:

* di promuovere il collegamento e la cooperazione tra i rappresentanti di discipline diverse, interessati a questo settore di studio, sia singolarmente che attraverso la collaborazione con altri Enti o Associazioni con finalità analoghe o complementari, in Italia o all’Estero;

* di favorire la diffusione delle conoscenze in questi settori, promuovendo incontri, dibattiti, conferenze, manifestazioni didattiche e congressi su aspetti generali o specifici, curando la pubblicazione e la diffusione di libri, riviste e periodici, istituendo o assegnando borse di studio a giovani laureati o borse di perfezionamento presso Istituti, Centri o Enti, in Italia o all’Estero;

* di promuovere una stretta cooperazione tra specialisti appartenenti a discipline diverse, nell’ambito di nuove strategie terapeutiche integrate;

* di attuare la formazione del personale sanitario ed in particolare ECM.

Sono espressamente escluse dallo scopo associativo finalità politiche e lucrative ivi compresa la tutela sindacale degli associati e non svolge direttamente o indirettamente, attività sindacale. Sono altresì escluse l’esercizio di attività imprenditoriali e la partecipazione ad esse. L’attività dell’Associazione e dei suoi rappresentanti legali deve essere autonoma e indipendente, anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse.

L’Associazione ha l’obbligo di pubblicazione dell’attività scientifica attraverso il suo sito web che dovrà essere aggiornato costantemente.

Art. 3 (Esercizio sociale)

L’inizio e la chiusura di ogni esercizio economico-finanziario sono fissati rispettivamente al 1° gennaio e al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 4 (Finanze e patrimonio)

Il patrimonio dell’associazione è costituito dal fondo iniziale.

L’Associazione non ha scopo di lucro; essa si finanzia con:

quote associative; contributi di Enti Pubblici e Privati; oblazioni di persone fisiche o giuridiche sia pubbliche che private; quote di iscrizione ad attività organizzate ed istituite dall’Associazione stessa e versate dai partecipanti; altri mezzi che si rendessero eventualmente disponibili.

Per il raggiungimento dello scopo sociale può inoltre reperire o gestire fondi, attrezzature e immobilizzazioni.

Le entrate dell’Associazione “Società Italiana di Urodinamica, Continenza, Neurourologia e Pavimento pelvico.- (S.I.U.D.) Ente non commerciale senza fini di lucro, sono rappresentate:

– dai proventi delle “quote associative” e delle “somme aggiuntive”;

– dalle tasse di affiliazione;

– dagli introiti derivanti dall’utilizzo dei beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti con il fondo associativo;

– da sottoscrizioni, donazioni, contributi, erogazioni liberali e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;

– dai proventi derivanti da eventuali ed occasionali attività commerciali, determinati nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione.

Gli avanzi di gestione andranno ad incrementare il patrimonio dell’Associazione, che potrà essere costituito da qualsiasi bene materiale ed immateriale.

Art. 5 (Divieto di distribuzione di utili avanzi di gestione e fondi)

L’eventuale utile o avanzo di gestione nonché fondi, riserve o capitale non sarà mai distribuibile, direttamente o indirettamente, tra i soci, a qualsiasi categoria essi appartengano e dovrà essere destinato alle finalità istituzionali e/o di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art. 6 (Soci)

I soci si distinguono in:

– soci onorari;

– soci sostenitori

– soci ordinari;

Sono Soci Onorari coloro che per il loro merito nel settore dell’ Urodinamica, della Neurourologia, della Continenza Urinaria e Fecale e del Pavimento Pelvico, sono nominati tali dal Consiglio Direttivo, senza particolari formalità di accettazione.

I Presidenti dell’Associazione, allo scadere del loro mandato, divengono automaticamente di diritto Soci Onorari, mantenendosi i diritti di voto dei soci ordinari.

Sono Soci Sostenitori, su delibera del Consiglio Direttivo, coloro che sostengono economicamente le attività dell’Associazione.

Su delibera del Consiglio Direttivo acquistano la qualifica di sostenitori coloro (persone, società o enti) che sostengono sul piano economico e/o scientifico l’Associazione. Sono altresì soci sostenitori coloro che abbiano a versare somme di denaro o a mettere a disposizione dell’Associazione, senza corrispettiva prestazione alcuna, beni o servizi di qualsiasi natura, al solo fine di sostenere l’attività che la stessa promuove. Qualora la qualifica di socio “sostenitore” fosse assunta da una persona giuridica o da un ente di altro tipo, questo sarà rappresentato da un delegato che gode del diritto di voto attivo e non  passivo.

Sono Soci Ordinari quelli ammessi a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo secondo le disposizioni previste dall’art. 7.

Art. 7 (Ammissione di nuovi soci ordinari)

Possono fare parte dell’Associazione studiosi italiani e stranieri, la cui attività clinico-scientifica o i cui interessi siano rivolti all’urodinamica, continenza urinaria, alla neuro-urologia ed alle disfunzioni del pavimento pelvico.

Più in particolare possono essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia, gli infermieri, i fisioterapisti e le ostetriche che esercitano o hanno intenzione di esercitare in modo prevalente, anche se non in via esclusiva, la loro attività nei sopra descritti ambiti di competenza della società. Tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, che operano nelle strutture e settori di attivita’ del Servizio sanitario nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nell’area interprofessionale che la società rappresenta possono essere ammessi senza limitazioni a far parte della società.

La domanda di ammissione è indirizzata alla segreteria dell’associazione e deve essere corredata da un curriculum scientifico o professionale che dimostri l’interesse per l’urodinamica continenza urinaria, alla neuro-urologia ed alle disfunzioni del pavimento pelvico.

L’ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è attiva solo dopo il pagamento della quota associativa. Le modalità di pagamento della quota associativa e di contributi aggiuntivi sono stabilite dal regolamento.

Art. 8 (Diritti dei soci)

I soci sono titolari dei seguenti diritti:

1. diritto di partecipare ad ogni attività associativa;

2. diritto di partecipare all’assemblea;

3. diritto di elettorato attivo e passivo che

può essere esercitato esclusivamente dai soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa, oltre a quanto previsto dall’art. 16. Ogni socio nell’esercizio dell’elettorato attivo ha diritto ad un solo voto. Il voto per delega non è ammesso.

4. non vi sono limiti temporali alla vita associativa.

Art. 9 (Quota associativa e contributi associativi aggiuntivi)

Tutti i soci, esclusi quelli onorari, sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, nonché di eventuali contributi associativi aggiuntivi.

L’importo della quota e dei contributi e il termine di pagamento dell’una e degli altri  sono determinati dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa o contributo associativo è intrasmissibile.

La quota o contributo associativo non è rivalutabile.

Art. 10 (Esclusione del socio per mancato pagamento della quota associativa)

Il socio decade automaticamente dall’iscrizione, senza necessità di un’apposita delibera da parte del Consiglio Direttivo,  nei casi di mancato pagamento della quota associativa per un periodo di due anni.

La decadenza è comunicata al socio a cura della segreteria.

Art. 11 (Esclusione del socio per gravi motivi)

Costituiscono cause di esclusione del socio dall’associazione:

1. gravi  violazioni dello statuto;

2. svolgimento di attività in contrasto con gli scopi dell’associazione.

Art. 12 (Dimissioni del socio)

In qualsiasi momento il socio può presentare le proprie dimissioni dall’Associazione. Le dimissioni sono trasmesse alla segreteria  ed acquistano immediatamente efficacia. Sono comunque revocabili fino a quando non vi sia stata una presa d’atto da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 13 (Scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio associativo)

Lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Nell’eventualità che la compagine associativa venisse integralmente a mancare, il Consiglio Direttivo, o i membri superstiti di questo, procederanno alla liquidazione dell’Associazione.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190,  della Legge 662/96 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, sarà effettuata ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, dedotte le eventuali anticipazioni in precedenza eseguite dai soci.

TITOLO II – organi della associazione

Art. 14 (Organi collegiali dell’Associazione)

Sono organi collegiali dell’Associazione:

1. l’Assemblea dei soci;

2. il Consiglio Direttivo;

3. il Comitato Scientifico;

4. il Collegio dei Probiviri;

Art. 15 (Organi monocratici dell’associazione)

Sono organi monocratici dell’Associazione:

1. il Presidente del Consiglio Direttivo;

2. il Past President del Consiglio Direttivo;

3. il Vice-presidente del Consiglio Direttivo;

4. il Segretario del Consiglio Direttivo;

5. il Tesoriere

6. I Coordinatori dei Gruppi Interdisciplinari Regionali SIUD

7. Il Revisore Unico dei Conti.

Art. 16 (Requisiti di candidabilità e di titolarità delle cariche associative)

Requisito indispensabile per essere candidati ed assumere la titolarità di qualsiasi carica nell’ambito dell’organigramma dell’Associazione, ad esclusione dell’organo di controllo, è la regolare iscrizione all’associazione stessa per almeno un triennio.

Requisito indispensabile per essere legale rappresentante della Società è non aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione.

Art. 17 (Gratuità delle cariche)

Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese.

L’eventuale compenso a favore dell’organo di controllo, sarà legittimo se deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art. 18 (Assemblea dei soci)

L’Assemblea è ordinaria o straordinaria

L’Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci.

L’Assemblea, validamente costituita, provvede:

1. all’approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale e bilancio preventivo relativo all’esercizio successivo presentati dal Consiglio Direttivo;

2. all’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, ogni tre anni;

3. all’approvazione delle proposte formulate dal Consiglio Direttivo, ivi comprese le proposte di modifica dello statuto e dei regolamenti;

4. alla deliberazione di scioglimento dell’Associazione e di devoluzione del patrimonio associativo.

Per l’esercizio del diritto di voto in Assemblea valgono le limitazioni previste dall’art. 8.

Art. 19 (Convocazione dell’Assemblea)

L’Assemblea è convocata a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, da inviarsi a ciascun socio con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo sulla data fissata, nonché con ogni altra forma di pubblicità che il Consiglio Direttivo ritiene idonea al fine di garantire l’effettività del rapporto associativo. La convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, della data, l’ora e l’ordine del giorno.

Con le stesse modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.

Art. 20 (Quorum assembleari)

L’Assemblea ordinaria si considera regolarmente costituita quando, in prima convocazione, sia presente almeno la metà dei soci in regola con il pagamento della quota associativa. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita quale che sia il numero dei soci intervenuti, salvo che essa sia straordinaria  e debba deliberare anche su proposte di modifica dello statuto; in tal caso, ai fini della valida costituzione dell’assemblea in seconda convocazione è necessario che sia presente almeno il 10% (dieci per cento) degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

In prima e in seconda convocazione, le delibere assembleari sono adottate a maggioranza dei voti dei soci intervenuti.

Le delibere riguardanti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio associativo sono adottate con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Le votazioni avvengono con scrutinio segreto.

Art. 21 -“Nomina del Consiglio Direttivo”

Dopo la costituzione dell’Associazione, avverrà l’elezione del primo Consiglio Direttivo mediante votazione su schede elettorali numerate e non identificabili consegnate ai costituenti il Comitato Promotore dell’Associazione stessa durante una apposita convocazione.

In seguito, per la elezione dei successivi Consigli Direttivi le schede saranno distribuite durante un’Assemblea degli associati in regola con il pagamento della quota sociale, allo scadere del triennio del Consiglio Direttivo in carica.

Art. 22 (Consiglio Direttivo: composizione e compiti)

Il Consiglio Direttivo, cui spetta l’amministrazione dell’Associazione, è composto da 11 (undici) membri, di cui due di diritto – il Presidente e il Past President – e gli altri, 9 (nove) eletti dall’Assemblea. In particolare, il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l’anno.

Esso può essere convocato in via straordinaria per iniziativa del Presidente o su richiesta scritta di almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri o 1/4 (un quarto) dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano, per legge o per statuto, devoluti all’Assemblea.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, quando il regolamento non richiede un maggior numero di presenti.

Il regolamento può prevedere che la presenza alle riunioni del Consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione del regolamento.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Procede all’elezione di un Vice-Presidente e nomina inoltre tra i suoi componenti, un Segretario e un Tesoriere.

Il Vice-Presidente eletto diviene automaticamente Presidente per il triennio successivo.

Il Presidente, allo scadere del suo mandato, rimane in carica per il triennio successivo in qualità di Past-President.

Decide sull’Organizzazione Scientifica del Congresso annuale (come da regolamento S.I.U.D.)

Delibera le ammissioni e il decadimento dei Soci secondo i criteri sovraesposti.

Propone l’ammontare delle quote sociali annuali.

Si occupa della ideazione e dell’organizzazione degli eventi scientifici, coadiuvato dal Comitato scientifico, dirige le attività culturali, tecnico-scientifiche dell’Associazione.

Elabora e propone eventuali modifiche al regolamento dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare, dei soggetti esterni all’ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di pubblicare nel sito istituzionale tutti gli eventuali incarichi retribuiti.

Il Consiglio dovrà redigere annualmente, entro il mese di Ottobre, un rendiconto economico e

finanziario dell’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente.

In tale occasione, sarà presentato anche un piano programmatico economico e finanziario relativo all’attività da svolgere nel nuovo anno.

Dopo l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo da parte dell’Assemblea, il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di pubblicarli nel sito istituzionale.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre l’obbligo di pubblicare sul sito istituzionale dell’Associazione eventuali incarichi retribuiti.

Il Consiglio elabora, sottoponendole all’approvazione dell’assemblea, le proposte di modifica dello statuto.

Il Consiglio delibera la eventuale costituzione di una struttura autonoma con o senza personalità giuridica, preposta alla promozione ed all’organizzazione periodica di eventi e di programmi di formazione.

Il Consiglio Direttivo esercita altresì tutti i poteri che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad altri organi dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo, successivamente alla scadenza del mandato, continua ad esercitare i propri poteri fino all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo

Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute del Consiglio Direttivo sono stabilite dal regolamento.

Art. 23 (Conflitto d’interessi)

Il Consiglio Direttivo ha il compito di richiedere un’autocertificazione relativa al conflitto d’interessi da parte di coloro che svolgono compiti quali responsabili dei progetti e dell’attività della società scientifica e comunque da parte di tutti coloro che svolgono attività istituzionali e di ausilio alle stesse.

Il tema relativo all’incompatibilità e al conflitto d’interessi verrà più analiticamente definito in un apposito regolamento.

Art. 24 (Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo)

L’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo avviene ogni tre anni.

Per l’eventualità in cui alcuni componenti del Consiglio Direttivo si dimettano dalla carica o siano revocati ovvero, per qualsiasi altra causa, non possano più esercitare le loro funzioni, rimangono comunque in carica gli altri componenti.

Tuttavia, nell’eventualità in cui venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente del Consiglio convoca senza indugio l’Assemblea per l’elezione di tutti i nuovi componenti.

Art. 25 (Presidente del Consiglio Direttivo)

Il Presidente del Consiglio Direttivo entrante è individuato nella persona del Vice-presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo in carica nel precedente triennio.

Il  Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione; cura la convocazione dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e ne stabilisce l’ordine del giorno; presiede le sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori; porta ad esecuzione le delibere del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rimane in carica per un triennio.

Art. 26 (Vice presidente del Consiglio Direttivo)

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti del medesimo nella prima riunione dell’organo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi in cui questi sia impossibilitato a svolgere le sue funzioni e, previa delega da parte del Presidente, esercita le funzioni che spettano a quest’ultimo.

Egli diviene il Presidente del Consiglio Direttivo che entra in carica nel successivo triennio.

Art. 27 (Il Segretario e il Tesoriere del Consiglio Direttivo)

Il Segretario è eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo nella riunione di insediamento.

Il Segretario del Consiglio Direttivo coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni; cura la verbalizzazione delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere è eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo nella riunione di insediamento. Egli tiene la cassa e cura la gestione finanziaria ivi compresi i rapporti con gli istituti di credito, mantiene l’elenco aggiornato dei soci, riceve le quote sociali, redige le bozze di rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo e li presenta al Consiglio Direttivo.

Art.28 (Il Revisore Unico dei Conti)

La gestione dell’Associazione è controllata da un Revisore  Contabile, iscritto nel Registro di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n.88 e successive modificazioni ed integrazioni e da un supplente, eletti dall’ Assemblea ordinaria. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di impedimento da parte del Revisore Unico subentrerà il supplente.

Egli verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 29 (Collegio dei Probiviri)

Tutte le eventuali controversie sociali fra gli associati e l’associazione od i suoi organi saranno sottoposti alla competenza di 3 (tre) Probiviri nominati dall’Assemblea dei Soci e scelti tra i Soci Onorari con il compito di coadiuvare il Consiglio Direttivo nelle decisioni di carattere etico ed in caso di controversie, ivi compresi eventuali conflitti d’interesse.

I tre Probiviri saranno nominati contestualmente alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo e resteranno in carica tre anni.

Il Collegio, giudica, secondo equità e giustizia, senza formalità di procedure.

Art. 30 (Comitato Scientifico)

Il Comitato scientifico è composto da quattro a sei membri eletti tra i soci, dal Consiglio Direttivo in carica, il cui mandato scade contestualmente a quello del Consiglio Direttivo. Il Comitato Scientifico è di supporto all’attività tecnico-scientifica dell’Associazione, promossa dal Consiglio Direttivo.

Si occupa inoltre della verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Art. 31 (Coordinatori dei Gruppi Interdisciplinari Regionali SIUD)

I Coordinatori dei Gruppi Interdisciplinari Regionali SIUD collaborano con il CD nelle iniziative che il CD ritenga utili in ambito territoriale dell’associazione.

I Coordinatori dei Gruppi Interdisciplinari Regionali SIUD sono designati dal Consiglio Direttivo in numero adeguato a coprire capillarmente il territorio nazionale.

I Coordinatori dei Gruppi Interdisciplinari Regionali SIUD durano in carica tre anni.

Tit. III – Disposizioni finali.

Art. 32 (Regolamenti)

Il Consiglio Direttivo può adottare uno o più regolamenti attuativi delle disposizioni statutarie.

Art. 33 (Norma di rinvio)

In mancanza di diversa disposizione dello statuto, trovano applicazione le disposizioni previste dal codice civile e dalle altre leggi in materia.

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